Art. 5.

      1. L'articolo 9 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - 1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi. Nell'etichetta di cui al primo comma dell'articolo 7 devono essere indicati anche il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento e il fondo in cui sono stato raccolti».

 

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